Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60
Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017
Art. 5
Procedura di accertamento sanitario della disabilità
1. La procedura di accertamento sanitario della condizione di disabilità è di competenza delle aziende unità sanitarie locali (USL), ferme restando le funzioni dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102 , e ai relativi provvedimenti attuativi.
2. La condizione di disabilità comprende:
a) lo stato di invalidità, cecità e sordità civili, la condizione di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
b) la condizione per il collocamento mirato al lavoro di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
c) la condizione per l'attivazione dell'integrazione scolastica di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 ).
3. La condizione di disabilità è accertata ai fini del conseguimento del contrassegno invalidi di cui all'articolo 381 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ed ai fini dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.