Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60
Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017
Art. 4
Attività informativa e di sensibilizzazione
1. La Regione promuove l'attività informativa e di sensibilizzazione per i diritti delle persone con disabilità anche attraverso il portale regionale sulla disabilità in cui confluiscono i dati e le informazioni inerenti alle politiche di cui alla presente legge.
2. Le zone distretto e le società della salute assicurano ai comuni che ne facciano richiesta la conoscenza dei dati in materia di disabilità riguardanti il loro territorio, nel rispetto della normativa statale in materia di protezione dei dati sensibili e in conformità al sistema informativo sociale regionale di cui all’articolo 41 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.