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Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

Art. 2
Linguaggio
1. Nelle leggi, regolamenti e atti amministrativi regionali sono utilizzati esclusivamente i termini “disabilità” e “persona con disabilità”.
2. Gli enti locali della regione, nell'ambito della loro potestà di autorganizzazione, emanano direttive al fine di conformare i propri atti al principio di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 61, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.