Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60
Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017
Art. 1
Finalità
1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) promuovere e assicurare i diritti della persona con disabilità sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale;
b) rimuovere e prevenire le condizioni che impediscono alla persona con disabilità il raggiungimento della propria autodeterminazione;
c) favorire la realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità, promuovendo interventi finalizzati all’inserimento e alla permanenza nel lavoro delle stesse;
d) regolare l’attività dei soggetti pubblici e privati diretta a eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità e fruibilità generale derivanti da barriere architettoniche e sensoriali;
e) assicurare il diritto all'informazione delle persone con disabilità anche mediante lo sviluppo del portale regionale della disabilità.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.