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Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;


Vista la legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche);


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso in data 18 ottobre 2016;


Considerato quanto segue:


1. La Regione in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38, della Costituzione, riconosce e promuove i diritti delle persone con disabilità così come enunciati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Strasburgo nel 2007 e dalla Convenzione delle Nazioni unite (ONU) sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dallo Stato italiano con la Sito esternolegge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);


2. La Regione opera per diffondere una nuova cultura della disabilità fondata sul riconoscimento dei diritti della persona con disabilità, della pari dignità e delle pari opportunità promuovendo e sostenendo l'inclusione delle persone con disabilità, la promozione dell'accessibilità per tutti, l'autonomia e la partecipazione attiva nello sviluppo sociale;


3. È necessario riaffermare l'importanza dell'accessibilità all'ambiente fisico, sociale, economico e culturale, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per permettere alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;


4. La disabilità è disciplinata da più atti regionali di varia natura giuridica, legislativa e amministrativa, che pur provvedendo nella materia in modo importante e sostanziale, formalmente determinano un contesto frammentato di misure specifiche e contingenti che rendono anche difficile impostare politiche di lungo corso;


5. La presente legge risponde all'esigenza di inserire in un sistema organico le disposizioni per la tutela dei diritti della persona con disabilità ponendosi come uno strumento di riordino e di miglioramento della normativa regionale;


6. Il riordino normativo costituisce un importante presidio del principio di legalità perché comporta maggiore chiarezza e dunque maggiore certezza del diritto e del principio di democraticità in ragione della maggiore conoscibilità del quadro legislativo in materia di disabilità;


7. Per quanto concerne l'accertamento della condizione sanitaria di disabilità sono inserite nella presente legge le norme contenute nella l.r. 62/2009 , che si abroga, e si conferma la rilevanza dell'obiettivo della semplificazione delle procedure, di competenza delle aziende unità sanitarie locali (USL), ferme restando le funzioni dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), relative all'accertamento della condizione di disabilità da parte di una commissione unica, nella quale sono rappresentate professionalità specifiche e competenze specialistiche;


8. Per quanto concerne i progetti per le persone con disabilità si ribadisce la centralità della persona con disabilità attraverso il progetto di vita, progetto che deve essere elaborato, a seguito della presa in carico da parte dei servizi, sulla base della valutazione dei bisogni della persona, in continuità con il percorso di vita, coinvolgendo tutti gli attori nella programmazione degli interventi più appropriati, garantendo, altresì, pari accesso alle cure ospedaliere, ai servizi generali e specialistici, ai percorsi riabilitativi nonché alle prestazioni di assistenza protesica;


9. Proprio all'interno del progetto di vita è assicurata la realizzazione della massima vita indipendente, possibile attraverso interventi specifici per garantirne l'effettività; per il “durante e dopo di noi”, si opera per l'accrescimento dell'autonomia e dell'indipendenza dalla famiglia sperimentando formule innovative da riprodurre sul territorio;


10. Per quanto concerne l’accessibilità, è opportuno ribadire la centralità dell’eliminazione delle barriere che ostacolano l’esercizio autonomo da parte delle persone disabili di ogni attività. A tal fine si prevede, con un espresso richiamo alla l.r. 47/1991 , che la Regione disciplini la realizzazione e la piena utilizzazione di un ambiente costruito secondo le esigenze di tutti i cittadini;


11. Per quanto concerne l’esercizio del diritto di libera circolazione delle persone con disabilità, è opportuno favorire l'utilizzo di vettori di trasporto passeggeri senza preavviso; occorre altresì prevedere la promozione da parte della Regione di intese con gli enti locali per l’implementazione dei servizi di trasporto sociale nonché, con riferimento alla mobilità individuale, introdurre il principio volto alla promozione della maggiore autonomia possibile delle persone con disabilità;


12. Si promuove e sostiene, nell’ambito delle proprie competenze e con particolare riguardo all’articolo 24 della sopracitata Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, il diritto all’istruzione, alla formazione e al lavoro delle persone con disabilità, secondo quanto previsto dalla Costituzione, dalla normativa statale, dallo Statuto, dalla presente legge, dalla l.r. 32/2002 e dai relativi regolamenti attuativi;


13. Occorre promuovere la partecipazione alle attività culturali, ludiche e sportive delle persone con disabilità, anche al fine di consentire una piena esplicazione delle loro potenzialità, in particolare mediante la previsione di misure, concordate in via convenzionale, volte ad agevolare la presenza di accompagnatori personali nei luoghi in cui si svolgono tali attività;


14. Per garantire la partecipazione alle politiche regionali sulla disabilità vi è la necessità di individuare il Forum delle associazioni delle persone con disabilità quale sede per l'incontro istituzionale delle associazioni, la Consulta regionale per la disabilità quale organismo con funzioni consultive e di proposta sulle politiche regionali per la disabilità e il Centro regionale per l'accessibilità quale organismo con compiti tecnici di supporto, consulenza, informazione, promozione di iniziative in materia di disabilità;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 61, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.