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Legge regionale 17 ottobre 2017, n. 59

Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

Art. 16
Vigilanza e sanzioni. Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 7/2005
1. L'articolo 20 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 20 - Vigilanza e sanzioni
1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti dipendenti dagli enti locali o di parchi nazionali e regionali, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni dei pescatori di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e/o
delle associazioni di cui all'articolo 4 ter, delle associazioni venatorie di cui all'Sito esternoarticolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed altri ai quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata.
2. L'attività di vigilanza ittica volontaria è svolta dai soggetti appartenenti alle associazioni di cui al comma 1 che abbiano conseguito l'attestato di idoneità rilasciato dalla competente struttura della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 20 bis ed in possesso della qualifica di guardia ittica volontaria.
3. Nell'esercizio della vigilanza i soggetti di cui al comma 1, possono chiedere l'esibizione della licenza, del pescato, di attrezzature da pesca, esche e pasture alle persone trovate in esercizio o attitudine di pesca.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.