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Legge regionale 17 ottobre 2017, n. 58

Norme in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione. Modifiche alla l.r. 86/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

Art. 3
Norme transitorie. Modifiche all’articolo 159 della l.r. 86/2016
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 159 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:
1 bis. Gli affittacamere che alla data di entrata in vigore della presente legge somministrano alimenti e bevande agli alloggiati ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della l.r. 42/2000 , che abbiano assunto o meno la denominazione di bed and breakfast ai sensi della medesima disposizione, qualora intendano continuare l'attività di somministrazione, entro dodici mesi dalla data predetta, provvedono:
a) qualora intendano somministrare solo la prima colazione, ad effettuare una comunicazione allo SUAP competente per territorio con la quale assumono la denominazione di bed and breakfast ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera a) o b);
b) qualora intendano somministrare alimenti e bevande, a presentare la SCIA allo SUAP competente per territorio, con la quale assumono la denominazione di bed and breakfast in forma imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera a); qualora già esercitino l'attività in forma imprenditoriale, in luogo della presentazione della SCIA effettuano una comunicazione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.