Art. 18
Cofinanziamento di un contratto di sviluppo per la realizzazione di un programma per la tutela ambientale
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare la somma di euro 500.000,00 a titolo di cofinanziamento del contratto di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 (Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento “UE” n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'
art. 43 del decreto-legge n. 112/2008 ), stipulato fra il Ministero dello sviluppo economico (MISE) e il Gruppo Solvay, per la realizzazione di un programma per la tutela ambientale.

2. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 27 ottobre 2017, n. 61, art. 1 ; e ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 24.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.