Art. 11
Contributo finanziario .Modifiche all'articolo 32 septies della l.r. 82/2015
1. Il comma 2 dell’articolo 32 septies della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
“
2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato con riferimento alla definitiva quantificazione del disavanzo economico-finanziario risultante dalla chiusura della gestione commissariale fino alla
concorrenza massima di euro 700.000,00, ed è erogato anche in più soluzioni.
”.2. Dopo il comma 3 dell’articolo 32 septies della l.r. 82/2015 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. Per l’anno 2017 è autorizzata la spesa di euro 500.000,00, la cui copertura finanziaria risulta garantita dagli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
”.Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 27 ottobre 2017, n. 61, art. 1 ; e ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 24.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.