Art. 37
Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo. Modifiche all'articolo 203 della l.r. 65/2014
1. Il comma 1 dell'articolo 203 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
1. La mancata regolarizzazione della SCIA nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 145, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 516,00. In caso di SCIA presentata per gli interventi di cui all’articolo 134, comma 2, la sanzione è di euro 1.000,00.
”.2. Al comma 2 dell'articolo 203 della l.r. 65/2014 le parole: “
Il mancato deposito della ricevuta
” sono sostituite dalle seguenti: “
La mancata comunicazione degli estremi
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.