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Legge regionale 8 settembre 2017, n. 50

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 39/2005 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 15 settembre 2017

Art. 3
Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche alla disciplina del programma aziendale pluriennale di miglioramento ambientale. Modifiche all'articolo 74 della l.r. 65/2014
1. Al comma 3 dell'articolo 74 della l.r. 65/2014 le parole da: “
, che verificano
” a: “
documenti integrativi
” sono soppresse.
2. Il comma 4 dell'articolo 74 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
4. Per l’approvazione del programma aziendale, il comune, verificata la completezza e la regolarità formale della documentazione, convoca una conferenza di servizi, ai sensi Sito esternodel capo IV della l. 241/1990 , per verificare la conformità urbanistica e acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compresi il parere della
provincia di conformità al PTC o il parere della città metropolitana di conformità al PTCM, nonché il parere della Regione di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti. Nel caso in cui il programma abbia valore di piano attuativo, secondo quanto previsto dall'articolo 74, comma 13, si applica la procedura di cui all'articolo 111.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.