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Legge regionale 8 settembre 2017, n. 50

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 39/2005 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 15 settembre 2017

Art. 25
Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche relative ai termini per il rilascio del parere della commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive. Modifiche all'articolo 153 bis della l.r. 65/2014
1. Il comma 2 dell'articolo 153 bis della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
2. I pareri della commissione sono vincolanti e devono essere rilasciati entro sessanta giorni. Il termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a sessanta giorni, per l'acquisizione di integrazioni documentali.
”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 153 bis della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
2 bis. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il parere si intende reso in senso favorevole.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.