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Legge regionale 8 settembre 2017, n. 50

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 39/2005 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 15 settembre 2017

Art. 21
Modifiche alla disciplina concernente la conformità e l'agibilità delle opere. Modifiche all'articolo 149 della l.r. 65/2014
1. La rubrica dell’articolo 149 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente: “
Ultimazione dei lavori. Attestazione asseverata di conformità. Attestazione asseverata di agibilità
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 149 della l.r. 65/2014 , la parola: “
certificano
” è sostituita dalla seguente: “
attestano
”.
3. Al comma 2 dell'articolo 149 della l.r. 65/2014 le parole: “
La certificazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
L'attestazione
” e la parola “
attesta
” è sostituita dalla seguente: “
assevera
”.
4. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 149 della l.r. 65/2014 , dopo le parole: “
lavori di
” sono inserite le seguenti: “
restauro e risanamento conservativo,
”.
5. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 149 della l.r. 65/2014 le parole: “
restauro e risanamento conservativo o di
” sono soppresse.
6. Il comma 3 dell’articolo 149 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
3. Nei casi di cui al comma 2, attestata la conformità di cui al comma 1, oppure applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo VII, capo II, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto avente titolo trasmette allo sportello unico:
a) l’attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2;
b) il certificato di collaudo statico di cui all'articolo 175, oppure, per gli interventi di cui all'articolo 175, comma 4 bis, la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alle norme igienico-sanitarie, alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche e alle norme regolamentari regionali di cui all'articolo 141, comma 15;
d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
e) la dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente oppure, ove previsto, il certificato di collaudo degli stessi;
f) la copia del fascicolo di cui all’Sito esternoarticolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008 , ove ai sensi del medesimo decreto legislativo ne sia prevista la formazione.
”.
7. Dopo il comma 3 dell'articolo 149 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
3 bis. La mancata presentazione entro il termine prescritto della attestazione asseverata nei casi indicati al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro.
”.
8. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 149 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
3 ter. L’agibilità decorre dalla data in cui la attestazione asseverata perviene allo sportello unico, corredata della documentazione di cui al comma 3.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.