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Legge regionale 8 settembre 2017, n. 50

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 39/2005 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 15 settembre 2017

Art. 17
Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 142 della l.r. 65/2014
1. Al comma 2 dell'articolo 142 della l.r. 65/2014 le parole: “
nei casi di cui all'articolo 141, comma 5
” sono soppresse.
2. Al comma 6 dell'articolo 142 della l.r. 65/2014 le parole: “
ai commi 8 e 10
” sono sostituite dalle seguenti: “
al comma 8
”.
3. Al comma 7 dell'articolo 142 della l.r. 65/2014 la parola “
trenta
” è sostituita dalla seguente: “
quindici
”.
4. Il comma 10 dell'articolo 142 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
10. Nel caso in cui all’istanza di permesso di costruire non siano stati allegati tutti gli atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, necessari per l’esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento, fermi restando gli adempimenti previsti dai commi 8 e 9, convoca una conferenza di servizi ai sensi Sito esternodel capo IV della l. 241/1990 , fatto salvo quanto disposto dal Codice e dal regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).
”.
5. Il comma 11 dell'articolo 142 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
11. Il provvedimento finale, da comunicare all'interessato, è adottato dallo sportello unico entro trenta giorni dalla proposta di cui al comma 8, o dall’esito della conferenza dei servizi di cui al comma 10. Qualora sia indetta la conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui al Sito esternocapo IV della l. 241/1990 , è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell’intervento. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante pubblicazione sull’albo pretorio. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora lo sportello unico abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 bis della l. 241/1990 . Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
”.
6. Al comma 12 dell'articolo 142 della l.r. 65/2014 le parole: “
ai commi 8 e 10
” sono sostituite dalle seguenti: “
al comma 8
”.
7. Il comma 13 dell'articolo 142 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
13. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il comune non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai Sito esternocapo IV della l. 241/1990 .
”.
8. Dopo il comma 13 dell'articolo 142 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
13 bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all’articolo 135, comma 5, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.