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Legge regionale 8 settembre 2017, n. 50

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 39/2005 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 15 settembre 2017

Art. 16
Modifiche alla disciplina sulle disposizioni generali. Regolamento. Modifiche all'articolo 141 della l.r. 65/2014
1. Il comma 1 dell'articolo 141 della l.r. 65/2014 , è sostituito dal seguente:
1. La Regione con regolamento elenca per ogni tipo di opera e di intervento la documentazione e gli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA e alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), anche con riferimento agli interventi ricadenti in zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 134 e 136 del Codice.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 141 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
1 bis. Il regolamento di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di redazione e presentazione degli elaborati progettuali, anche ai fini dell’invio telematico degli stessi.
”.
4. Il comma 4 dell’articolo 141 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
4. L’acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti di assenso comunque denominati, necessari per l’esecuzione dei lavori, è preliminare al rilascio del permesso di costruire. A tale acquisizione può provvedere direttamente l’interessato tramite lo sportello unico allegando la relativa documentazione alla richiesta, oppure chiedendo la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell’Sito esternoarticolo 14, comma 2, della l. 241/1990 . In mancanza, l’acquisizione è effettuata con le modalità di cui all’articolo 142, comma 10.
”.
5. Il comma 5 dell’articolo 141 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
5. I compiti di verifica della rispondenza del progetto ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme sono attribuiti:
a) al professionista abilitato, che rilascia al riguardo una dichiarazione, anche nel caso in cui la verifica comporti valutazioni tecnico discrezionali;
b) all’azienda USL competente, nei casi di deroga alle disposizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente.
”.
7. Il comma 11 dell'articolo 141 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
11. Per le opere ricadenti nell’ambito di applicazione del Sito esternotitolo IV, capo I, del d.lgs. 81/2008 , l’esecuzione dei lavori previsti dal permesso di costruire, dalla SCIA o dalla CILA è preclusa in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 90, 93, 99 e 101 dello stesso Sito esternod.lgs. 81/2008 . In tali casi il comune ordina la sospensione dei lavori. L’esecuzione dei lavori previsti dal permesso di costruire, dalla SCIA o dalla CILA, può essere riavviata solo dopo l’ottemperanza agli obblighi. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall’allegato XII del Sito esternod.lgs. 81/2008 , dà atto dell’avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, certificato dal professionista abilitato, e del rispetto della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64 (Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie).
”.
8. Al comma 14 dell’articolo 141 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “
SCIA
” sono inserite le seguenti: “
e, relativamente alla CILA, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 516,00 a euro 1.000,00
” e le parole “
di cui all'articolo 145
” sono soppresse.
9. Il comma 15 dell’articolo 141 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
15. Le norme regolamentari regionali recanti istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive di cui al comma 13, sono direttamente applicabili e prevalgono su eventuali disposizioni difformi dei regolamenti edilizi comunali. La mancata o difforme realizzazione delle misure preventive e protettive previste dalle norme regolamentari regionali comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 215.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.