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Legge regionale 8 settembre 2017, n. 50

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 39/2005 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 15 settembre 2017

Art. 13
Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche alla disciplina sull'attività di edilizia libera. Modifiche all'articolo 136 della l.r. 65/2014
1. Il comma 1 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 , è sostituito dal seguente:
1. Fatte salve le disposizioni del PIT, dei piani strutturali, dei piani operativi e dei regolamenti edilizi e, comunque, nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni di cui al Codice, i seguenti interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) fermo restando quanto previsto all’articolo 135, comma 2, lettera a), gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e delle pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) l’installazione di serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
f) l’installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 34, comma 6 bis, della l.r. 3/1994 , nel sito in cui è autorizzato l’appostamento fisso per l’esercizio dell’attività venatoria ai sensi della medesima legge regionale. I manufatti devono essere rimossi in assenza della suddetta autorizzazione;
g) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili;
h) le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
a bis) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 135, comma 2, lettera c), qualora tali interventi non riguardino le parti strutturali dell'edificio;
a ter) i manufatti pertinenziali privi di rilevanza strutturale la cui realizzazione non comporti interessamento delle parti strutturali dell’edificio principale;
”.
3. Le lettere b), d), e) e g) del comma 2 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 sono abrogate.
f bis) le opere di reinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere;
f ter) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso;
f quater) fermo restando quanto previsto dal comma 1, ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire e SCIA, purché non vi sia interessamento delle parti strutturali dell'edificio.
”.
5. Il comma 3 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
3. L’installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia che non necessita di titolo edilizio, è disciplinata dall’articolo 17 della l.r. 39/2005 .
”.
6. Al comma 4 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 le parole: “
e g)
” sono sostituite dalle seguenti: “
a bis), a ter), f bis), f ter) ed f quater)
”.
7. Il comma 5 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
5. Riguardo agli interventi di cui al comma 4, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla documentazione per la variazione catastale, ove prescritta, quest'ultima è tempestivamente inoltrata dallo sportello unico ai competenti uffici dell’agenzia delle entrate.
”.
8. Al comma 7 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 le parole: “
lettere a), d) ed e)
” sono sostituite dalle seguenti: “
lettera a)
”.
9. Al comma 8 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 la parola: “
g)
” è sostituita dalle seguenti: “
a bis)
”.
10. Il comma 9 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
9. Lo sportello unico effettua controlli a campione sulle comunicazioni relative agli interventi di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alle lettere c), c bis) ed f), la percentuale delle comunicazioni da assoggettare mensilmente a controllo è pari almeno al 2 per cento di quelle presentate. Per gli altri interventi di cui al comma 2, detta percentuale è pari almeno al 10 per cento di quelle presentate. Il comune può disporre l’effettuazione di controlli sulle opere realizzate o in corso di esecuzione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.