Legge regionale 4 settembre 2017, n. 47
Tempi di apertura delle farmacie di cui all'
articolo 1 bis della l. 475/1968 o da trasferire per decentramento. Modifiche alla l.r. 16/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 4 settembre 2017
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Vista la

Visto il


Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);
Considerato quanto segue:
1. L’



2. Con l’articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2007, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica”), si è provveduto alla sostituzione dell’articolo 14 della medesima legge, prevedendo il termine di sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) del provvedimento regionale di assegnazione per l’apertura di una farmacia di nuova istituzione, o da trasferire per decentramento o farmacia succursale, pena la decadenza dall’assegnazione. L’introduzione, da parte del legislatore regionale nell’esercizio delle proprie competenze in materia, di tale limite temporale a carattere perentorio, rispondeva all’obiettivo di ridurre i tempi necessari all’apertura di un esercizio farmaceutico, in quanto la procedura in essere fino a quel momento, infatti, prevedendo la possibilità di interruzione del termine e di concessione di proroghe, consentiva un eccessivo allungamento dei tempi, che poteva superare anche i tre anni, con il rischio, peraltro, che la farmacia, anche dopo la scadenza del termine prorogato, non venisse aperta, ancorché prevista in pianta organica in quanto ritenuta necessaria ai bisogni della popolazione;
3. L’



4. A distanza di cinque anni dal



5. Le caratteristiche dei luoghi di collocazione delle stesse riducono fortemente il numero di potenziali locali idonei ad ospitare la farmacia rispetto a quello presente nelle sedi farmaceutiche territoriali. Tale evidenza, unita alla tempistica imposta dal legislatore regionale per l’apertura di una farmacia dal momento della pubblicazione sul BURT del provvedimento regionale di assegnazione, rischia di rendere non attualizzabile l’innovazione introdotta dal legislatore statale, con palese danno per i cittadini;
6. Per quanto esposto al punto 5, si ritiene pertanto necessario introdurre nella legislazione regionale una diversa tempistica per l’apertura delle farmacie di cui all’

7. È altresì opportuno tenere conto delle proposte pervenute a seguito delle consultazioni effettuate sulla presente legge e volte a rivedere anche la tempistica per le farmacie da trasferire per decentramento;
8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge:
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Art. 1
Competenze del comune. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 16/2000
1. Al comma 4 dell’articolo 14 legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), le parole: “
o da trasferire per decentramento
” sono soppresse.2.
Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
“
4 bis. L’apertura delle farmacie istituite ai sensi dell’
articolo 1 bis della l. 475/1968 o da trasferire per decentramento è effettuata, a pena di decadenza dall’assegnazione, entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) del provvedimento regionale di assegnazione.
”
Art. 2
Disposizione transitoria
1. Il termine di cui all’articolo 14, comma 4 bis, della l.r. 16/2000 si applica ai procedimenti in corso all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Entrata in vigore
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.