Legge regionale 4 settembre 2017, n. 47
Tempi di apertura delle farmacie di cui all'
articolo 1 bis della l. 475/1968 o da trasferire per decentramento. Modifiche alla l.r. 16/2000 .
articolo 1 bis della l. 475/1968 o da trasferire per decentramento. Modifiche alla l.r. 16/2000 .Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 4 settembre 2017
Art. 1
Competenze del comune. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 16/2000
1. Al comma 4 dell’articolo 14 legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), le parole: “
o da trasferire per decentramento
” sono soppresse.2.
Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
“
4 bis. L’apertura delle farmacie istituite ai sensi dell’
articolo 1 bis della l. 475/1968 o da trasferire per decentramento è effettuata, a pena di decadenza dall’assegnazione, entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) del provvedimento regionale di assegnazione.
”
articolo 1 bis della l. 475/1968 o da trasferire per decentramento è effettuata, a pena di decadenza dall’assegnazione, entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) del provvedimento regionale di assegnazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

