Legge regionale 4 settembre 2017, n. 47
Tempi di apertura delle farmacie di cui all'
articolo 1 bis della l. 475/1968 o da trasferire per decentramento. Modifiche alla l.r. 16/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 4 settembre 2017
Art. 1
Competenze del comune. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 16/2000
1. Al comma 4 dell’articolo 14 legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), le parole: “
o da trasferire per decentramento
” sono soppresse.2.
Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
“
4 bis. L’apertura delle farmacie istituite ai sensi dell’
articolo 1 bis della l. 475/1968 o da trasferire per decentramento è effettuata, a pena di decadenza dall’assegnazione, entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) del provvedimento regionale di assegnazione.
”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.