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Legge regionale 2 agosto 2017, n. 42

Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 9 agosto 2017

Art. 11
Disposizioni generali. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 22/2015
1. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 le parole: "
ed effettivamente in servizio,
" sono soppresse.
2. Alla lettera d) del comma 7 dell’articolo 13 della l.r. 22/2015 , le parole: “
le risorse regionali sono attribuite a condizione che il personale trasferito continui a svolgere in via prevalente le funzioni oggetto di riordino;
” sono sostituite dalle seguenti: “
le risorse regionali sono attribuite, fino all’anno 2017, a condizione che il personale trasferito continui a svolgere in via prevalente le funzioni oggetto di riordino; a decorrere dall’anno 2018, le risorse regionali sono attribuite a titolo di contributo per l’esercizio delle funzioni nella stessa misura dell’anno 2017 e, in caso di riduzione, in proporzione a quelle concesse nell’anno 2017; i medesimi criteri si applicano per l’esercizio delle funzioni che, a norma dell’articolo 5, comma 8, restano nella competenza della Città metropolitana di Firenze;
”.
3. Al comma 9 dell’articolo 13 della l.r. 22/2015 , le parole: “Mediante l’accordo di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Mediante l’accordo di cui al comma 3”.
4. Dopo il comma 9 dell’articolo 13 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
9 bis. Se all’entrata in vigore del presente comma non è stato stipulato l’accordo di cui al comma 3 o intese preliminari per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, e fino alla stipulazione dell’accordo, la provincia è tenuta a comunicare formalmente all’ente subentrante, entro i successivi quindici giorni, i locali e i beni mobili e strumentali che gli sono messi a disposizione a titolo gratuito affinché detti locali e beni possano essere presi in carico con verbale di consegna e utilizzati in autonomia dall’ente subentrante, ferme restando a carico di quest’ultimo le spese per l’utilizzo. I locali devono essere collocati in edifici di proprietà della provincia o in locazione di questa nel comune in cui operava il personale trasferito, in buono stato conservativo e idonei allo svolgimento delle funzioni del personale medesimo; i beni mobili e strumentali devono corrispondere a quelli previsti dal comma 9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della provincia, l’ente subentrante è tenuto a effettuare il trasferimento del personale presso i locali messi a disposizione, dandone comunicazione alla provincia medesima almeno sette giorni prima; entro la data prevista per il trasferimento del personale, la provincia è tenuta a dotare i locali dei beni individuati. Se l’ente subentrante non provvede nei termini al trasferimento del personale nella sede predisposta dalla provincia e alla presa in carico dei locali e dei beni mobili, si intende che l’ente subentrante rinuncia al trasferimento dei beni mobili e all’utilizzo a titolo gratuito dei locali messi a disposizione dalla provincia, provvedendo autonomamente a quanto necessario per la gestione delle funzioni.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.