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Legge regionale 1 agosto 2017, n. 40

Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009 , 59/2009 , 55/2011 , 77/2013 , 86/2014 , 82/2015 , 89/2016 e 16/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 4 agosto 2017

Art. 7
Interventi per il rilancio economico e culturale della città di Pisa. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 82/2015
a bis) per euro 2.000.000,00 per l'anno 2017, nell'ambito della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017
;”.
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 82/2015 le parole: “
di euro 2.000.000,00 per l'anno 2018 e
” sono soppresse.
a bis) per euro 500.000,00 per l'anno 2017, nell'ambito della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017;
”.
b) fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2018 ed euro 1.500.000,00 per l’anno 2019, nella misura dei rientri da fondi di garanzia e rotativi disponibili presso i soggetti gestori degli stessi.
”.

Note del Redattore:

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Parole prima sostituite con l.r. 27 ottobre 2017, n. 61, art. 1 ; e ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 25.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa..

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 13.

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.