Art. 15
Disposizioni in materia di programmazione. Reviviscenza parziale dell'articolo 6 della l.r. 29/2009
1. L'articolo 67 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 15 (Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005, 1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009, 58/2009, 9/2010, 21/2010, 55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/2015, 30/2015), è sostituito dal seguente:
“
Art. 67
Disposizioni sull'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri in Toscana.
Modifiche all'
articolo 6 della l.r. 29/2009 Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 27 ottobre 2017, n. 61, art. 1 ; e ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 24.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.