Art. 9
Abilitazione alla caccia agli ungulati. Modifiche all’articolo 28 quater della l.r. 3/1994
1. La rubrica dell’articolo 28 quater della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente: “
Abilitazione alla caccia agli ungulati
”.2. Il comma 1 dell’articolo 28 quater è sostituito dal seguente:
“
1. La caccia di selezione agli ungulati e la caccia al cinghiale in braccata e girata è esercitata da cacciatori abilitati e iscritti in apposito registro regionale.
”.Note del Redattore:
Le parole “e provvede al recupero dello stesso” sono state soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 72 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.