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Legge regionale 28 luglio 2017, n. 37

Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 84/2016 e 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 31 luglio 2017

Art. 9
Abilitazione alla caccia agli ungulati. Modifiche all’articolo 28 quater della l.r. 3/1994
1. La rubrica dell’articolo 28 quater della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente: “
Abilitazione alla caccia agli ungulati
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 28 quater è sostituito dal seguente:
1. La caccia di selezione agli ungulati e la caccia al cinghiale in braccata e girata è esercitata da cacciatori abilitati e iscritti in apposito registro regionale.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le parole “e provvede al recupero dello stesso” sono state soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 72 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.