Art. 8
Esercizio della caccia. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 3/1994
1. Dopo il comma 9 dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
“
9 bis. Nel tesserino è annotata, subito dopo l’abbattimento accertato, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta.
”.Note del Redattore:
Le parole “e provvede al recupero dello stesso” sono state soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 72 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.