Art. 7
Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 3/1994
1. Dopo il comma 7 quater dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
“
7 quinquies. Il titolare dell’area addestramento cani con abbattimento deve conferire alla Regione un importo massimo pari al 10 per cento del valore della fauna immessa annualmente, escluse le quaglie. La competente struttura della Giunta regionale stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione dell’equivalente valore in denaro.
”.Note del Redattore:
Le parole “e provvede al recupero dello stesso” sono state soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 72 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.