Art. 5
Aziende faunistico-venatorie. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 3/1994
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 20 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
“
7 bis. L’azienda deve conferire alla Regione un importo corrispondente al valore del 10 per cento della quantità di fauna immessa annualmente e degli ungulati abbattuti nei recinti. La competente struttura della Giunta regionale stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione dell’equivalente valore in denaro.
”.2. Il comma 8 dell’articolo 20 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“
8. Nelle aziende faunistico–venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, salvo il caso di deroghe autorizzate dalla competente struttura della Giunta regionale in caso di condizioni climatiche sfavorevoli o epizoozie.
”.Note del Redattore:
Le parole “e provvede al recupero dello stesso” sono state soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 72 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.