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Legge regionale 28 luglio 2017, n. 37

Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 84/2016 e 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 31 luglio 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84 (Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla l.r. 3/1994 );


Considerato quanto segue:


1. Al fine di dotare l'osservatorio per la fauna e l'attività venatoria di tutte le competenze scientifiche necessarie per lo svolgimento delle attività, è opportuno intervenire per prevedere la possibilità di avvalersi, oltre che del centro interuniversitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali a fini faunistici, anche di altri soggetti scientifici pubblici o universitari;


2. Per razionalizzare la procedura di nomina del Comitato di gestione è stata attribuita la relativa competenza al Presidente della Giunta regionale;


3. Al fine di correggere un errore materiale, intervenuto in una precedente modifica della l.r. 3/1994 , è necessario specificare che anche i cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in braccata e girata sono iscritti in apposito registro regionale;


4. Nell’ambito del riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia, che ha comportato una rivisitazione di tutta la normativa, si è ritenuto necessario aggiornare a livello legislativo la disciplina dei conferimenti dovuti alla Regione dalle aziende faunistico-venatorie, dalle aziende agrituristico-venatorie e dalle aree addestramento cani;


5. Al fine di dare compiuta attuazione alle previsioni contenute nella Sito esternol. 157/1992 in materia di tesserino venatorio, è opportuno introdurre nella l.r. 3/1994 la disposizione che prevede l’obbligo di annotare sul tesserino i capi di fauna stanziale e migratoria abbattuti, specificando che ciò debba avvenire subito dopo l’abbattimento accertato ovvero nel momento in cui il cacciatore verifica personalmente l’effettivo abbattimento del capo (1)

Le parole “e provvede al recupero dello stesso” sono state soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 72.

;


6. Per lo svolgimento di attività di supporto e servizio alle squadre di caccia al cinghiale può essere necessaria la disponibilità di specifici manufatti. Al fine di consentire la realizzazione di tali manufatti nel rispetto della normativa regionale in materia di governo del territorio rurale, si introduce una nuova disposizione nella l.r. 3/1994 e contestualmente si integra la l.r. 65/2014 ;


7. Si interviene sulla disciplina relativa alle guardie venatorie volontarie al fine di adeguarla alla normativa statale vigente in materia di concessione della qualifica e all’ordinamento regionale in materia di organizzazione;


8. Al fine di proteggere la beccaccia ed evitare lo svolgimento di pratiche di caccia a tale specie non conformi alle disposizioni di legge, è necessario prevedere una specifica sanzione amministrativa e una accessoria;


9. Al fine di riutilizzare la tabellazione già esistente sul territorio, con conseguente risparmio della spesa, si modifica la denominazione di alcuni ambiti territoriali di caccia per far corrispondere la numerazione a quella previgente;


10. Al fine di risolvere alcune difficoltà interpretative inerenti alla nomina dei comitati di gestione e per assicurare l’immediata operatività degli stessi si modifica l’articolo 8 della l.r. 84/2016 ;


11. In ragione dell’urgenza della conclusione dei procedimenti è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le parole “e provvede al recupero dello stesso” sono state soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 72 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.