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Legge regionale 28 luglio 2017, n. 37

Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 84/2016 e 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 31 luglio 2017

CAPO I
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
Art. 1
Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 3/1994
1. Alla fine del comma 5 bis dell'articolo 10 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), sono inserite le parole: “
o altri soggetti scientifici pubblici o universitari
”.
Art. 2
Comitato di gestione e Presidente dell’ATC. Modifiche all’articolo 11 ter della l.r. 3/1994
2. Il comma 4 dell’articolo 11 ter della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
4. Il Comitato di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è validamente costituito con la nomina di almeno sei componenti.
”.
Art. 3
Indice di densità venatoria. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 3/1994
1. Al comma 1 dell’articolo 13 bis della l.r. 3/1994 le parole: “
a livello di sottoambito
” sono soppresse.
Art. 4
Zone di rispetto venatorio. Modifiche all’articolo 17 bis della l.r. 3/1994
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 17 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
6 bis. Le zone di rispetto venatorio sono revocate quando nella gestione non sono rispettate le disposizioni di legge o le indicazioni contenute nel piano faunistico-venatorio regionale.
”.
Art. 5
Aziende faunistico-venatorie. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 3/1994
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 20 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
7 bis. L’azienda deve conferire alla Regione un importo corrispondente al valore del 10 per cento della quantità di fauna immessa annualmente e degli ungulati abbattuti nei recinti. La competente struttura della Giunta regionale stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione dell’equivalente valore in denaro.
”.
2. Il comma 8 dell’articolo 20 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
8. Nelle aziende faunistico–venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, salvo il caso di deroghe autorizzate dalla competente struttura della Giunta regionale in caso di condizioni climatiche sfavorevoli o epizoozie.
”.
Art. 6
Aziende agrituristico-venatorie. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 3/1994
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 21 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
8 bis. L’azienda deve conferire alla Regione un importo corrispondente al valore del 10 per cento dei capi abbattuti calcolato, applicando i parametri di riferimento stabiliti dalla competente struttura regionale, nel modo seguente:
a) per i galliformi il 10 per cento fino a 2000 capi; la quota è ridotta al 5 per cento per la quota eccedente le 2000 unità;
b) per gli ungulati e la lepre il 10 per cento fino a 400 capi; la percentuale è ridotta al 5 per cento sulla quota eccedente.
”.
2. Alla fine del comma 11 dell’articolo 21 della l.r. 3/1994 sono aggiunte le parole: “
nonché le modalità per l’esercizio del prelievo
”.
Art. 7
Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 3/1994
1. Dopo il comma 7 quater dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
7 quinquies. Il titolare dell’area addestramento cani con abbattimento deve conferire alla Regione un importo massimo pari al 10 per cento del valore della fauna immessa annualmente, escluse le quaglie. La competente struttura della Giunta regionale stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione dell’equivalente valore in denaro.
”.
Art. 8
Esercizio della caccia. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 3/1994
1. Dopo il comma 9 dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
9 bis. Nel tesserino è annotata, subito dopo l’abbattimento accertato, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta.
”.
Art. 9
Abilitazione alla caccia agli ungulati. Modifiche all’articolo 28 quater della l.r. 3/1994
1. La rubrica dell’articolo 28 quater della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente: “
Abilitazione alla caccia agli ungulati
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 28 quater è sostituito dal seguente:
1. La caccia di selezione agli ungulati e la caccia al cinghiale in braccata e girata è esercitata da cacciatori abilitati e iscritti in apposito registro regionale.
”.
Art. 10
Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie. Inserimento dell’articolo 34 bis nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 34 bis - Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie
1. Per lo svolgimento di attività di supporto e servizio alle squadre di caccia al cinghiale possono essere realizzati nel territorio rurale manufatti secondo quanto previsto dall’
articolo 78 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio).
2. Per lo svolgimento di attività di supporto e servizio alle squadre di caccia al cinghiale possono essere realizzati anche interventi edilizi sul patrimonio esistente secondo quanto previsto dall’
articolo 79 della l.r. 65/2014
.
”.
Art. 11
Guardie venatorie volontarie. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 3/1994
1. Nel comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 3/1994 le parole: “
a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai sensi dell’articolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'
Sito esternoarticolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione
Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
)
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 52 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dal direttore della competente direzione della Giunta regionale e composta da massimo sei membri. La composizione, l'articolazione territoriale e le regole per il funzionamento della commissione d'esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma. Nella composizione della commissione è assicurata la presenza paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
”.
Art. 12
Violazioni amministrative - Sanzioni pecuniarie. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 3/1994
r bis) sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ogni capo appartenente alla specie beccaccia (Scolopax rusticola) abbattuto al di fuori dei periodi, degli orari e delle modalità espressamente indicate nel calendario venatorio e nel regolamento regionale. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata.
”.
Art. 13
Sanzioni principali non pecuniarie. Modifiche all’articolo 59 della l.r. 3/1994
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 59 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
3 bis. Per le violazioni di cui all’articolo 58, comma 1, lettera r bis), oltre la sanzione pecuniaria, è altresì disposta la sospensione per un anno del tesserino venatorio di cui all'articolo 28, comma 7. Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è disposta per tre anni. La sanzione è disposta dalla competente struttura della Giunta regionale.
”.
Art. 14
Ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Toscana. Sostituzione dell’allegato A della l.r. 3/1994
1. L’allegato A della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Allegato A - Ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Toscana
- ATC n. 1 denominato “AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO” comprendente i comuni di Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Montemignaio, Monte San Savino, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Poppi, Pratovecchio Stia, San Giovanni Valdarno, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini, Arezzo, Bibbiena, Bucine, Capolona, Castel Focognano, Castelfranco Piandiscò, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della
Verna, Civitella in Val di Chiana;
- ATC n. 2 denominato “VALTIBERINA” comprendente i comuni di Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo;
- ATC n. 3 denominato “SIENA NORD” comprendente i comuni di Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, San Gimignano, Siena, Sovicille;
- ATC n. 4 denominato “FIRENZE NORD-PRATO” comprendente i comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano,Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia, Vicchio, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio;
- ATC n. 5 denominato “FIRENZE SUD” comprendente i comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Reggello, Rignano sull'Arno, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa, Vinci;
- ATC n. 6 denominato “GROSSETO NORD” comprendente i comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Roccastrada, Scarlino, Monterotondo Marittimo;
- ATC n. 7 denominato “GROSSETO SUD” comprendente i comuni di Manciano, Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Santa Fiora, Scansano, Seggiano, Sorano, Semproniano;
- ATC n. 8 denominato “SIENA SUD” comprendente i comuni di Abbadia San Salvatore, Asciano, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda;
- ATC n. 9 denominato “LIVORNO” comprendente i comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Capraia Isola, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto;
- ATC n. 10 denominato “ARCIPELAGO TOSCANO” comprendente i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri , Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba;
- ATC n. 11 denominato “PISTOIA” comprendente i comuni di Abetone Cutigliano, Agliana, Buggiano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini-Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, San Marcello Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano, Chiesina Uzzanese;
- ATC n. 12 denominato “LUCCA” comprendente i comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Coreglia Antelminelli, Forte dei Marmi, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pescaglia, Pietrasanta, Porcari, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Stazzema, Viareggio, Villa Basilica, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Sillano Giuncugnano, Vagli Sotto, Villa Collemandina;
- ATC n. 13 denominato “MASSA” comprendente i comuni di Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri;
- ATC n. 14 denominato “PISA OVEST” comprendente i comuni di Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme Lari, Cascina, Castellina Marittima,
Chianni, Crespina, Lorenzana, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Orciano Pisano, Pisa, Ponsacco, Riparbella, San Giuliano Terme, Santa Luce, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano;
- ATC n. 15 denominato “PISA EST” comprendente i comuni di Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Montopoli in Val d'Arno, Palaia, Peccioli, Pomarance, Pontedera, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Volterra.
”.
Art. 15
Norme transitorie
1. Per la stagione venatoria 2017 – 2018 sono fatte salve le iscrizioni agli ATC denominati secondo quanto previsto dall’allegato A della l.r. 3/1994 introdotto con la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84 (Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia “ATC”. Modifiche alla l.r. 3/1994 ).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le parole “e provvede al recupero dello stesso” sono state soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 72 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.