Art. 22
Disposizione finale
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale modifica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 agosto 2016, n. 63/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio).
Note del Redattore:
Le parole “e provvede al recupero dello stesso” sono state soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 72 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.