Art. 21
Opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all’articolo 135 della l.r. 65/2014
1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 135 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
“
g) l’installazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero di
animali domestici, nonché dei manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’articolo 78;
”.Note del Redattore:
Le parole “e provvede al recupero dello stesso” sono state soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 72 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.