Art. 2
Comitato di gestione e Presidente dell’ATC. Modifiche all’articolo 11 ter della l.r. 3/1994
1. Il comma 3 dell’articolo 11 ter della l.r. 3/1994 è abrogato.
2. Il comma 4 dell’articolo 11 ter della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“
4. Il Comitato di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è validamente costituito con la nomina di almeno sei componenti.
”.Note del Redattore:
Le parole “e provvede al recupero dello stesso” sono state soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 72 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.