Art. 19
Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale. Modifiche all’articolo 84 della l.r. 65/2014
1. La lettera n) del comma 1 dell’articolo 84 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
“
n) le condizioni per la realizzazione di annessi agricoli da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, nonché dei manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’articolo 78, comma 3.
”.Note del Redattore:
Le parole “e provvede al recupero dello stesso” sono state soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 72 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.