Art. 1
Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 3/1994
1. Alla fine del comma 5 bis dell'articolo 10 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), sono inserite le parole: “

o altri soggetti scientifici pubblici o universitari
”.Note del Redattore:
Le parole “e provvede al recupero dello stesso” sono state soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 72 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.