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Legge regionale 28 luglio 2017, n. 37

Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 84/2016 e 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 31 luglio 2017

INDICE

PREAMBOLO

espandere cartella CAPO I - Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
espandere cartella CAPO II - Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84 (Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia “ATC”. Modifiche alla l.r. 3/1994)
chudere cartella CAPO III - Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)
Art. 17 - Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie. Modifiche all'articolo 78 della l.r. 65/2014
Art. 18 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso non agricola. Modifiche all’articolo 79 della l.r. 65/2014
Art. 19 - Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale. Modifiche all’articolo 84 della l.r. 65/2014
Art. 20 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire. Modifiche all’articolo 134 della l.r. 65/2014
Art. 21 - Opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all’articolo 135 della l.r. 65/2014
espandere cartella CAPO IV - Disposizione finale e entrata in vigore

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le parole “e provvede al recupero dello stesso” sono state soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 72 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.