INDICE
PREAMBOLO
CAPO I - Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
Art. 1 - Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 3/1994
Art. 2 - Comitato di gestione e Presidente dell’ATC. Modifiche all’articolo 11 ter della l.r. 3/1994
Art. 3 - Indice di densità venatoria. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 3/1994
Art. 4 - Zone di rispetto venatorio. Modifiche all’articolo 17 bis della l.r. 3/1994
Art. 5 - Aziende faunistico-venatorie. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 3/1994
Art. 6 - Aziende agrituristico-venatorie. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 3/1994
Art. 7 - Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 3/1994
Art. 8 - Esercizio della caccia. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 3/1994
Art. 9 - Abilitazione alla caccia agli ungulati. Modifiche all’articolo 28 quater della l.r. 3/1994
Art. 10 - Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie. Inserimento dell’articolo 34 bis nella l.r. 3/1994
Art. 11 - Guardie venatorie volontarie. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 3/1994
Art. 12 - Violazioni amministrative - Sanzioni pecuniarie. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 3/1994
Art. 13 - Sanzioni principali non pecuniarie. Modifiche all’articolo 59 della l.r. 3/1994
Art. 14 - Ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Toscana. Sostituzione dell’allegato A della l.r. 3/1994
Art. 15 - Norme transitorie
CAPO II - Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84 (Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia “ATC”. Modifiche alla l.r. 3/1994)
CAPO III - Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)
Note del Redattore:
Le parole “e provvede al recupero dello stesso” sono state soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 72 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.