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Legge regionale 25 luglio 2017, n. 36

Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 31 luglio 2017

Art. 28
Disposizione transitoria relativa alla Commissione terapeutica regionale. Inserimento dell'articolo 142 octies nella l.r. 40/2005 .
1. Dopo l'articolo 142 septies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 142 octies Disposizione transitoria relativa alla Commissione terapeutica regionale
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo si procede ad adeguare la durata, la composizione e le funzioni della Commissione terapeutica regionale già costituita alla data di entrata in vigore del presente articolo
2. I sedici membri di cui all'articolo 81, comma 2, lettera c), nominati prima dell'entrata in vigore del presente articolo, sono confermati.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.