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Legge regionale 25 luglio 2017, n. 36

Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 31 luglio 2017

Art. 24
Comitati per l’etica clinica. Sostituzione dell’articolo 99 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 99 della l.r. 40/22 05 è sostituito dal seguente:
Art. 99 Comitati per l’etica clinica
1. I comitati per l’etica clinica sono organismi indipendenti e multidisciplinari di livello aziendale garanti dei diritti, della dignità e della centralità dei soggetti utenti delle strutture sanitarie e strumenti di diffusione della cultura bioetica. Sono finalizzati all'esame degli aspetti etici attinenti alla programmazione e all'erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché a sviluppare e supportare i relativi interventi educativi della popolazione e di formazione bioetica del personale; la Commissione regionale di bioetica supporta l'attività regionale di indirizzo e coordinamento dei comitati per l'etica clinica.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce la costituzione, la composizione e il funzionamento dei comitati per l’etica clinica, in applicazione delle normative nazionali ed europee in materia.
3. La partecipazione ai comitati per l’etica clinica non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza. È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, che è posto a carico dell’azienda sanitaria presso cui è istituito il comitato. Per i componenti dei comitati per l’etica clinica dipendenti del servizio sanitario regionale tale funzione è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.