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Legge regionale 25 luglio 2017, n. 36

Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 31 luglio 2017

Art. 13
La rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua. Modifiche all'articolo 51 della l.r. 40/2005
1. Al comma 3 dell'articolo 51 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
degli ordini e collegi professionali della Regione” sono aggiunte le seguenti:
, anche attraverso l’Osservatorio per le professioni sanitarie
”.
2. Al comma 4 dell'articolo 51 della l.r. 40/2005 le parole: “
il consiglio sanitario regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
l'Osservatorio per le professioni sanitarie
”.
3. Dopo il comma 6 ter dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
6 quater. Ai componenti dell’Osservatorio per le professioni sanitarie compete, per le visite di audit, il rimborso delle spese
.”.
4. Dopo il comma 6 quater dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
6 quinquies. Per i componenti che sono dipendenti del servizio sanitario regionale il rimborso delle spese sostenute è posto a carico degli enti di provenienza.
”.
5. Dopo il comma 6 quinquies dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
6 sexies. Per i componenti che non sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico della Giunta regionale ed è corrisposto nella misura prevista per i dirigenti regionali.
”.
6. Dopo il comma 6 sexies dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
6 septies. Ai soggetti di cui al comma 6 sexies che non sono dipendenti regionali è riconosciuto il rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai soggetti di cui al comma 6 sexies inquadrati nel ruolo unico regionale si applicano le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione dell’Sito esternoarticolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010 .
”.
7. Al comma 7 dell'articolo 51 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
dei singoli professionisti
” sono inserite le seguenti: “
, anche attraverso l'Osservatorio per le professioni sanitarie,
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.