Legge regionale 4 luglio 2017, n. 30
Continuità territoriale dell'Isola d'Elba. Modifiche alla l.r. 89/2016 .
Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 5 luglio 2017
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera v) dello Statuto;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017) e, in particolare, l'articolo 1, che autorizza la Giunta regionale ad erogare contributi straordinari all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) fino all'importo massimo di complessivi euro 1.050.000,00 per un ulteriore triennio rispetto al periodo considerato nell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), a seguito della sottoscrizione di specifico accordo, al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, in relazione al contratto di servizio stipulato con il vettore che assicura i collegamenti;
Considerato quanto segue:
1. Il preambolo della l.r. 89/2016 limita la possibilità di intervenire per garantire la continuità territoriale al solo territorio regionale;
2. È necessario modificare il preambolo della l.r. 89/2016 al fine di chiarire che è possibile garantire i collegamenti anche con il territorio nazionale;
Approva la presente legge
Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 89/2016
1. Al punto 1 del preambolo della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017), dopo le parole: “
con il territorio regionale
” sono inserite le seguenti: “e nazionale
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.