Legge regionale 20 giugno 2017, n. 28
Disposizioni in materia di gare e manifestazioni di fuori strada. Modifiche alla l.r. 48/1994 .
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 28 giugno 2017
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m) e i bis), dello Statuto;
Vista la legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore);
Considerato quanto segue:
1. La l.r. 48/1994 , in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore, contiene specifiche disposizioni per lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni di settore che è opportuno aggiornare, anche alla luce del rilevante periodo intercorso dalla sua approvazione;
2. In particolare, anche con l’obiettivo di incentivare il turismo sportivo per un settore, quello degli eventi motoristici, che assume particolare rilevanza nel contesto toscano, è opportuno prevedere che per alcuni casi specifici, già previsti dalla legge regionale, previa autorizzazione del comune interessato e previa assunzione degli obblighi e delle dovute garanzie da parte degli organizzatori, vi possa essere un ampliamento delle aree in cui è consentito svolgere tali manifestazioni;
Approva la presente legge
Art. 1
Gare e manifestazioni di fuori strada. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 48/1994
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), è sostituito dal seguente:
“
2. In via eccezionale, il comune può autorizzare lo svolgimento di manifestazioni e gare ogni anno, ciascuna di durata non superiore ai tre giorni, sui percorsi diversi da quelli indicati negli articoli 6 e 7, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2.
”.2. Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 48/1994 è sostituito dal seguente:
“
3. L’autorizzazione è concessa previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e, per le aree protette, del soggetto gestore, nonché previa assunzione degli obblighi di ripristino e prestazione delle garanzie previste dall’articolo 7, comma 4, da parte del richiedente.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.