Legge regionale 16 maggio 2017, n. 22
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 24 maggio 2017
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’
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Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Visto il
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Visto il decreto del Ministro della salute 10 febbraio 2015 (Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali);
Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);
Considerato quanto segue:
1. Al fine di garantire il corretto riparto delle competenze legislative costituzionalmente attribuite in materia di tutela della salute, per quanto concerne specificamente l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, occorre espungere il rinvio al
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Approva la presente legge
Art. 1
Modifiche all'articolo 47 octies della l.r. 38/2004
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 47 octies della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è sostituita dalla seguente:
“
d) l'acqua minerale termale alla captazione ed erogata dai punti cura, utilizzata sia per cure interne, sia per cure esterne, deve essere conforme ai valori dei parametri valutati ed approvati nell'ambito del riconoscimento ministeriale dell'acqua termale, relativamente alla specificità terapeutica dell'acqua stessa;
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.