Legge regionale 16 maggio 2017, n. 22
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 24 maggio 2017
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’
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Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Visto il
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Visto il decreto del Ministro della salute 10 febbraio 2015 (Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali);
Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);
Considerato quanto segue:
1. Al fine di garantire il corretto riparto delle competenze legislative costituzionalmente attribuite in materia di tutela della salute, per quanto concerne specificamente l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, occorre espungere il rinvio al
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Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.