Art. 2
Destinatari delle agevolazioni fiscali (2)
1. Sono destinatari delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 1, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del d.lgs. 446/1997, con sede legale o con una stabile organizzazione in Toscana, individuate ai sensi dell’articolo 58, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e in particolare:
a) società per azioni ed in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali;
b) società in nome collettivo ed in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
e) fondazioni, ivi comprese le fondazioni bancarie.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.