Legge regionale 6 marzo 2017, n. 8
Disposizioni transitorie in materia di controlli sugli impianti termici. Modifiche alla l.r. 87/2009 e alla l.r. 85/2016 .
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 10 marzo 2017
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e, in particolare, l’articolo 16, comma 3;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 ( Disposizioni in materia di energia);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 );
Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/009 e 22/2015);
Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 22 febbraio 2017;
Considerato quanto segue:
1. È necessario adeguare l’articolo 5 della l.r. 87/2009 , concernente l’oggetto sociale della società Agenzia regionale recupero risorse (ARRR), all’articolo 16, comma 3, del d.lgs.175/2016 , il quale stabilisce che gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
2. È necessario dettare disposizioni transitorie in materia di trasmissione del rapporto di controllo e di trasmissione dell’attestato di prestazione energetica in attesa della complessiva messa a regime del nuovo sistema di controllo degli impianti termici e del nuovo sistema di controllo dell’efficienza energetica degli edifici;
3. Per esigenze di continuità territoriale e per l’esigenza di procedere, in via preliminare, al riordino del catasto degli impianti termici entro il corrente anno, si rende indispensabile prevedere che, limitatamente all’anno 2017, il Comune di Grosseto continui ad esercitare le funzioni di controllo sugli impianti termici e ad introitare le risorse per lo svolgimento di tali funzioni;
4. Occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, al fine di consentire l’immediata applicazione delle sue disposizioni rispetto alla normativa già in vigore della l.r. 85/2016 ;
Approva la presente legge
CAPO I
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 )
Art. 1
Oggetto sociale. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 87/2009 in adeguamento alla disciplina del d.lgs.175/2016
1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ), la parola: “
esclusivamente
” è soppressa.2. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 87/2009 , dopo le parole: “
oggetto sociale, rivolte
”, sono inserite le seguenti : “
, in particolare,
”.CAPO II
Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/009 e 22/2015)
Art. 2
Disposizioni transitorie per la trasmissione dei rapporti di controllo e degli attestati di prestazione energetica. Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 85/2016
1.
L’articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/009 e 22/2015), è sostituito dal seguente:
“
Art. 21 - Disposizioni transitorie per la trasmissione dei rapporti di controllo e degli attestati di prestazione energetica
1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 22, dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e fino al 31 dicembre 2017, sono trasmessi:
a) alla struttura regionale competente, i rapporti di controllo svolti nella provincia di Grosseto e nelle province per le quali la Regione non è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015 , nelle quote di maggioranza delle rispettive società energetiche;
b) alle società affidatarie della funzione, i rapporti di controllo svolti nella Città metropolitana di Firenze e nelle province nelle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015 , nelle quote di maggioranza delle rispettive società energetiche.
2. Nelle more del complessivo riordino delle società a cui la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015 , mediante deliberazione della Giunta regionale, possono essere individuate società energetiche tenute a ricevere i rapporti di controllo, per ambiti territoriali diversi da quelli individuati ai sensi del comma 1.
”.Art. 3
Disposizione transitoria e in deroga per il Comune di Grosseto in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione. Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 85/2016
1.
Dopo l’articolo 22 della l.r. 85/2016 è inserito il seguente:
“
Art. 22 bis Disposizione transitoria e in deroga per il Comune di Grosseto in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera h bis), della l.r. 39/2005 e dall’articolo 22, comma 1, il Comune di Grosseto esercita sul territorio di competenza le funzioni di controllo sugli impianti termici ed introita i contributi necessari all’esercizio di tali funzioni, sino al 31 dicembre 2017.
2. I contributi di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto all’articolo 26, comma 3. La differenza tra il contributo applicato nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale e quello già applicato dal Comune di Grosseto alla data del 31 dicembre 2016, è introitata dal comune medesimo al fine di sostenere:
a) la messa a sistema del catasto degli impianti secondo gli standard di qualità ed informatici definiti dalla Regione;
b) una campagna di informazione, rivolta alla cittadinanza, sulla strategicità dell’attività di controllo degli impianti termici, per quanto attiene alla sicurezza dei medesimi e al miglioramento della qualità dell’aria ambiente.
”.Art. 4
Correzione terminologica alla clausola valutativa. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 85/2016
1. All’articolo 25, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), della l.r. 85/2016 le parole: “
al costo
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’ammontare
”, e la parola: “
bollino
” è sostituita dalle seguenti: “
contributo per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici
”.CAPO III
Entrata in vigore
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.