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Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici. Modifiche alla l.r. 65/2014 . (1)

Titolo così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 15 febbraio 2017





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;


Visti l’articolo 4, comma 1, lettere m, v, z, e l’articolo 69 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137 );


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 16 gennaio 2017;


Considerato quanto segue:


1. È necessario dare impulso al recupero del patrimonio edilizio esistente quale alternativa al consumo di nuovo suolo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 65/2014 e nel rispetto del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37;


2. Nel rispetto dei principi previsti dalla l.r. 65/2014 e del PIT, è necessario contribuire alla valorizzazione del territorio rurale, prevedendo misure volte ad incentivare, in tale territorio, il recupero e la rifunzionalizzazione degli edifici abbandonati caratterizzati da condizioni di degrado e abbandono;


3. È necessario prevedere che le misure volte al recupero del patrimonio edilizio esistente, previste dalla presente legge, si applichino fino al momento dell’adeguamento della disciplina comunale per il recupero degli edifici caratterizzati da condizioni di degrado e abbandono, situati nel territorio rurale, sulla base dei criteri della presente legge;


4. È necessario che la disciplina integri quanto previsto nel piano operativo, ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014 , con specifico riguardo al territorio rurale;


Approva la presente legge


Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 77 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.