Legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1
Disposizioni in materia di istruzione, formazione e di concertazione con le parti sociali. Modifiche alla l.r. 32/2002 .
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 8 febbraio 2017
Art. 4
Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 32/2002
1. Il comma 4 bis dell’articolo 23 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
“
4 bis. Non si applicano alla Commissione di cui al comma 1, le seguenti disposizioni
della l.r. 5/2008 :
a) articolo 1, comma 1 bis, lettera b), nella parte in cui prevede l'inammissibilità della designazione
in caso di mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte del soggetto designante;
b) articolo 13, commi da 2 a 5 ter.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.