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Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88

Legge di stabilità per l'anno 2017.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 30 dicembre 2016

Art. 32
Norma finanziaria relativa all’articolo 1 bis. Inserimento dell’articolo 1 ter nella l.r. 77/2016
1. Dopo l’articolo 1 bis della l.r. 77/2016 è inserito il seguente:
Art. 1 ter Norma finanziaria relativa all’articolo 1 bis
1. Gli effetti finanziari derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 bis, sono stimati in minori entrate previste fino ad un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2017 e maggiori entrate fino ad un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2018, di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di euro 100.000,00 per l'anno 2022 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio di previsione 2017-2019 e successivi.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.