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Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

Testo unico del sistema turistico regionale. (75)

Regolamento regionale 7 agosto 2018, n. 47/R.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella TITOLO I - Sistema organizzativo del turismo
chudere cartella CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Turismo accessibile
Art. 3 - Regolamento di attuazione
Art. 4 - Funzioni della Regione
Art. 5 - Funzioni della Città metropolitana di Firenze
Art. 6 - Funzioni dei comuni
Art. 7 - Obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica
Art. 8 - Osservatorio turistico di destinazione (OTD)
Art. 9 - Funzioni dei comuni capoluoghi di provincia
Art. 10 - Esercizio di funzioni da parte delle CCIAA
Art. 11 - Elenchi regionali delle imprese e delle professioni turistiche
chudere cartella CAPO II - Informazione, accoglienza e promozione turistica
Art. 12 - Servizi di informazione e di accoglienza turistica
Art. 13 - Attività di promozione turistica
Art. 14 - Cabina di regia del turismo
Art. 15 - Prodotto turistico omogeneo
Art. 16 - Riconoscimento delle associazioni pro-loco
chudere cartella TITOLO II - Imprese turistiche
chudere cartella CAPO I - Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici
chudere cartella SEZIONE I - Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive
Art. 17 - Oggetto
Art. 18 - Alberghi
Art. 19 - Residenze turistico-alberghiere
Art. 20 - Dipendenze
Art. 21 - Alberghi diffusi
Art. 22 - Composizione e servizi degli alberghi diffusi
Art. 23 - Condhotel
Art. 24 - Campeggi
Art. 25 - Villaggi turistici
Art. 26 - Camping-village
Art. 27 - Marina resort
Art. 28 - Aree di sosta
Art. 29 - Parchi di vacanza
Art. 30 - Divieti di vendita e di affitto
Art. 31 - Commercializzazione di servizi turistici
chudere cartella SEZIONE II - Procedura e criteri di classificazione
Art. 32 - Esercizio dell’attività di strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici
Art. 33 - Requisiti
Art. 34 - Subingresso
Art. 35 - Sospensione dell’attività
Art. 36 - Cessazione dell’attività
Art. 37 - Classificazione
Art. 38 - Verifica della classificazione
chudere cartella SEZIONE III - Norme particolari
Art. 39 - Insediamenti occasionali
Art. 40 - Campeggi temporanei
Art. 41 - Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa
chudere cartella SEZIONE IV - Vigilanza e sanzioni
Art. 42 - Chiusura dell'attività
Art. 43 - Sanzioni amministrative
chudere cartella CAPO II - Altre strutture ricettive e locazioni turistiche
chudere cartella SEZIONE I - Disposizioni generali
Art. 44 - Oggetto
chudere cartella SEZIONE II - Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva
Art. 45 - Case per ferie
Art. 46 - Ostelli
Art. 47 - Rifugi escursionistici
Art. 48 - Rifugi alpini
Art. 49 - Bivacchi fissi
Art. 50 - Esercizio dell'attività di strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva
Art. 51 - Subingresso
Art. 52 - Sospensione dell’attività
Art. 53 - Cessazione dell’attività
chudere cartella SEZIONE III - Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione
Art. 54 - Requisiti
Art. 55 - Affittacamere
Art. 56 - Bed and breakfast
Art. 57 - Case e appartamenti per vacanze
Art. 58 - Residenze d'epoca
Art. 59 - Soggetti gestori
Art. 60 - Esercizio dell'attività di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione
Art. 61 - Subingresso
Art. 62 - Sospensione dell’attività
Art. 63 - Cessazione dell’attività
chudere cartella SEZIONE IV - Definizione e caratteristiche dei residence
Art. 64 - Residence
Art. 65 - Classificazione e revisione della classificazione
Art. 66 - Esercizio dell'attività di residence
Art. 67 - Subingresso
Art. 68 - Sospensione dell’attività
Art. 69 - Cessazione dell’attività
chudere cartella SEZIONE V - Locazioni turistiche
Art. 70 - Locazioni turistiche
Art. 71 - Scambio di alloggi per finalità turistiche
Art. 72 - Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
chudere cartella SEZIONE VI - Vigilanza e sanzioni
Art. 73 - Chiusura dell'attività
Art. 74 - Sanzioni amministrative
chudere cartella CAPO III - Stabilimenti balneari
Art. 75 - Stabilimenti balneari
Art. 76 - Esercizio dell'attività degli stabilimenti balneari
Art. 77 - Subingresso
Art. 78 - Sospensione dell’attività
Art. 79 - Cessazione dell’attività
Art. 80 - Chiusura dell'attività
Art. 81 - Sanzioni amministrative
chudere cartella CAPO IV - Obblighi di comunicazione e di pubblicità
Art. 82 - Esercizio delle funzioni amministrative
Art. 83 - Comunicazione iniziale e periodica
Art. 84 - Comunicazioni tra amministrazioni pubbliche
Art. 84 bis - Comunicazioni ai fini statistici
Art. 85 - Pubblicità dei prezzi e informazioni all'interno dell'esercizio
Art. 86 - Sanzioni amministrative
chudere cartella CAPO V - Agenzie di viaggio e turismo
chudere cartella SEZIONE I - Definizione e attività
Art. 87 - Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo
Art. 88 - Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività
Art. 89 - Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio
Art. 90 - Attività complementari
Art. 91 - Garanzie a favore del viaggiatore
Art. 92 - Chiusura temporanea dell'agenzia
Art. 93 - Agenzie di viaggio e turismo on line
chudere cartella SEZIONE II - Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio
Art. 94 - Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio
Art. 95 - Esame di idoneità
chudere cartella SEZIONE III - Associazioni senza scopo di lucro e uffici di biglietteria
Art. 96 - Albo delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi
Art. 97 - Esercizio dell'attività di organizzazione di viaggio
Art. 98 - Organizzazione occasionale di viaggi
Art. 99 - Uffici di biglietteria
chudere cartella SEZIONE IV - Vigilanza e sanzioni
Art. 100 - Sospensione e cessazione dell'attività
Art. 101 - Subingresso
Art. 102 - Sanzioni amministrative
chudere cartella CAPO VI - Norme finali
Art. 103 - Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello
chudere cartella TITOLO III - Professioni turistiche
chudere cartella CAPO I - Guida turistica
chudere cartella SEZIONE I - Definizione e attività
Art. 104 - Definizione dell’attività di guida turistica
Art. 105 - Esercizio della professione
Art. 106 - Deroghe
Art. 107 - Corsi di qualificazione
Art. 108 - Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione
Art. 109 - Integrazioni dell'abilitazione professionale
Art. 110 - Pubblicità dei prezzi
Art. 111 - Ingresso gratuito
chudere cartella SEZIONE II - Vigilanza e sanzioni
Art. 112 - Sanzioni amministrative
Art. 113 - Divieto di prosecuzione dell'attività
chudere cartella CAPO II - Accompagnatore turistico
chudere cartella SEZIONE I - Definizione e attività
Art. 114 - Definizione dell'attività di accompagnatore turistico
Art. 115 - Esercizio della professione
Art. 116 - Titoli
Art. 117 - Corsi di qualificazione
Art. 118 - Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione
Art. 119 - Pubblicità dei prezzi
chudere cartella SEZIONE II - Vigilanza e sanzioni
Art. 120 - Sanzioni amministrative
Art. 121 - Divieto di prosecuzione dell'attività
chudere cartella CAPO III - Guida ambientale
chudere cartella SEZIONE I - Definizione e attività
Art. 122 - Definizione dell'attività di guida ambientale
Art. 123 - Esercizio della professione
Art. 124 - Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale
Art. 125 - Corsi di qualificazione e specializzazione
Art. 126 - Modalità e contenuti dei corsi
Art. 127 - Obblighi professionali
Art. 128 - Pubblicità dei prezzi
chudere cartella SEZIONE II - Vigilanza e sanzioni
Art. 129 - Sanzioni amministrative
Art. 130 - Divieto di prosecuzione dell'attività
chudere cartella CAPO IV - Maestro di sci
chudere cartella SEZIONE I - Definizione e attività
Art. 131 - Definizione dell'attività di maestro di sci
Art. 132 - Albo professionale regionale dei maestri di sci
Art. 133 - Requisiti per l'iscrizione all'albo
Art. 134 - Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione
Art. 135 - Modalità e contenuti dei corsi
Art. 136 - Maestri di sci di altre regioni e stati
Art. 137 - Esercizio abusivo della professione
Art. 138 - Collegio regionale dei maestri di sci
Art. 139 - Scuole di sci
Art. 140 - Pubblicità dei prezzi
chudere cartella SEZIONE II - Vigilanza e sanzioni
Art. 141 - Sanzioni disciplinari
Art. 142 - Vigilanza della Regione sul Collegio regionale
Art. 143 - Sanzioni amministrative
Art. 144 - Divieto di prosecuzione dell’attività
chudere cartella CAPO V - Guida alpina
chudere cartella SEZIONE I - Definizione e attività
Art. 145 - Definizione dell'attività di guida alpina
Art. 146 - Albo professionale regionale delle guide alpine
Art. 147 - Requisiti per l'iscrizione all'albo
Art. 148 - Corsi di qualificazione e aggiornamento
Art. 149 - Modalità e contenuti dei corsi
Art. 150 - Guide alpine di altre regioni e stati
Art. 151 - Collegio regionale delle guide alpine
Art. 152 - Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo
Art. 153 - Pubblicità dei prezzi
chudere cartella SEZIONE II - Vigilanza e sanzioni
Art. 154 - Sanzioni disciplinari
Art. 155 - Vigilanza della Regione sul Collegio regionale
Art. 156 - Sanzioni amministrative
Art. 157 - Divieto di prosecuzione dell’attività
chudere cartella TITOLO IV - Vigilanza e controllo
Art. 158 - Vigilanza e controllo
chudere cartella TITOLO V - Norme transitorie e abrogazioni
Art. 159 - Norme transitorie e finali
Art. 159 bis - Disposizioni transitorie per l’abilitazione alla professione di guida turistica
Art. 160 - Abrogazioni
Art. 160 bis - Inserimento dell’Allegato A nella l.r. 86/2016
Allegato A - Ambiti territoriali

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 58, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 5.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 12.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 17.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 18.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 25.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 29.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 40.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 43.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 44.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 45.

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Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 28 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 33 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 35 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 38 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 42 .

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Lettera così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 32, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 26 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 28 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.