Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 91
Garanzie a favore del viaggiatore(85)
1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a favore del viaggiatore, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, dell’allegato 1 al d.lgs. 79/2011.(86)
2. Le agenzie di viaggio sono altresì tenute a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza o fallimento, ai sensi dell’articolo 47, commi 2 e 3, dell’allegato 1 al d.lgs. 79/2011. (60)(86)
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno le agenzie di viaggio presentano al comune capoluogo di provincia o alla Città metropolitana comunicazione di avere adempiuto a quanto richiesto dai commi 1 e 2.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.