Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 88
Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività
1. Per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio sono necessari i seguenti requisiti personali e professionali:
a) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata, o che con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
b) il requisito professionale di cui all'articolo 94.
2. I requisiti personali sono posseduti dal titolare, dal rappresentante legale e dal direttore tecnico, se diverso dal titolare o dal rappresentante legale. (103)
3. In caso di vendita diretta al pubblico l’attività è esercitata in un locale aperto al pubblico.
4. È inoltre necessario che sia stato assolto l'obbligo di stipulare le polizze assicurative di cui all'articolo 91, commi 1 e 2.
5. La denominazione dell'agenzia non può essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, né essere quella di regioni o comuni italiani.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.